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Che cos’è l’oro da investimento secondo la Legge 7/2000
Lingotti, placchette e monete: la definizione di legge, perché conta la purezza, chi può commerciare oro in via professionale e perché l’oro da investimento è esente IVA.
«Oro da investimento» non è un’espressione commerciale: è una definizione di legge, e da quella definizione discendono il regime fiscale, i soggetti autorizzati a venderlo e gli obblighi di tracciabilità. Capirla serve a leggere con cognizione un contratto, una fattura o un certificato.
La definizione
La Legge 17 gennaio 2000, n. 7 («Nuova disciplina del mercato dell’oro») distingue, all’articolo 1, due categorie di oro.
La prima è l’oro da investimento, che comprende:
- l’oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell’oro, comunque superiore a un grammo, con purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;
- le monete d’oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine e che vengono normalmente vendute a un prezzo non superiore dell’80% al valore dell’oro in esse contenuto.
La seconda categoria è il materiale d’oro a uso prevalentemente industriale: semilavorati, leghe, oro destinato all’oreficeria o alla tecnologia. Un anello, una catenina o un semilavorato per gioielleria non sono oro da investimento, anche se contengono oro.
Il discrimine è dunque la forma (lingotto, placchetta o moneta con i requisiti indicati) e il titolo, cioè la purezza. Il minimo di legge per i lingotti è 995‰; i lingotti da investimento più diffusi, come quelli trattati da I Feel Gold, sono a 999,9‰, il titolo «quattro nove».
Chi può venderlo in via professionale
La stessa legge stabilisce che il commercio di oro in via professionale, per conto proprio o per conto di terzi, è riservato alle banche e ai soggetti che, dopo una comunicazione alla Banca d’Italia, possiedono i requisiti dell’articolo 1, comma 3: una forma societaria di capitali con capitale interamente versato non inferiore al minimo previsto per le società per azioni, un oggetto sociale che comprenda il commercio di oro, e requisiti di onorabilità per soci, amministratori e dirigenti. Questi soggetti sono gli Operatori Professionali in Oro (O.P.O.), iscritti in un apposito elenco tenuto dalla Banca d’Italia.
È la ragione per cui un contratto di compravendita per conto terzi di oro da investimento viene stipulato con un O.P.O. e non con un intermediario finanziario: non si tratta di un prodotto finanziario, ma di un bene fisico il cui commercio professionale è regolato da una legge di settore.
Tracciabilità delle operazioni
La Legge 7/2000 prevede anche un obbligo di dichiarazione all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) per i trasferimenti di oro da o verso l’estero e per il commercio di oro nel territorio nazionale, quando l’operazione supera la soglia fissata dalla legge. Si aggiunge la normativa antiriciclaggio, che impone all’operatore l’adeguata verifica del cliente: documento d’identità, dati anagrafici e, nei casi previsti, informazioni sull’origine dei fondi. La verifica non è una formalità commerciale ma un obbligo di legge, uguale per tutti gli operatori.
Perché è esente IVA
L’articolo 10, n. 11, del D.P.R. 633/1972 esenta dall’IVA le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati, e le operazioni per conto terzi che lo riguardano. Il regime recepisce una direttiva europea pensata per non penalizzare l’oro fisico rispetto agli altri strumenti di riserva di valore. Ne consegue che sulla fattura di un lingotto da investimento l’IVA non è applicata, mentre lo è, in generale, sull’oro a uso industriale e sui gioielli.
Il regime di esenzione si applica soltanto se il bene rientra nella definizione vista sopra: un lingotto a 995‰ o più, di peso accettato dal mercato, rientra; un semilavorato o un oggetto di oreficeria no.
Che cosa controllare in pratica
Quando si acquista oro da investimento conviene verificare che nei documenti risultino:
- il titolo del metallo (995‰ o superiore; tipicamente 999,9‰);
- il peso e la forma (lingotto o placchetta con marchio del fonditore e numero di serie, oppure moneta con i requisiti di legge);
- la qualifica del venditore come banca o Operatore Professionale in Oro;
- la fattura con l’indicazione del regime di esenzione IVA;
- per i mandati di compravendita per conto terzi, l’indicazione espressa che il metallo acquistato resta di proprietà del cliente.
Sono elementi che non dipendono dalle condizioni commerciali del singolo operatore ma dalla legge: la loro presenza è il primo segnale che l’operazione è inquadrata correttamente.